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Srl semplificata codice civile

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Della società facile

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Dei rapporti tra i soci

Sezione III - Dei rapporti con i terzi

Sezione IV - Dello scioglimento della società

Sezione V - Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Capo III - Della società in nome collettivo

Capo IV - Della società in accomandita basilare

Capo V - Società per azioni

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Della costituzione per pubblica sottoscrizione

Sezione III - Dei promotori e dei soci fondatori

Sezione III bis - Dei patti parasociali

Sezione IV - Dei conferimenti

Sezione V - Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi

Sezione VI - Dell'assemblea

Sezione VI bis - Dell'amministrazione e del verifica

Sezione VII - Delle obbligazioni

Sezione VIII - Dei libri sociali

Sezione IX - Del bilancio

Sezione X - Delle modificazioni dello statuto

Sezione XI - Dei patrimoni destinati

Sezione XII - Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese

Sezione XIII - Delle società con partecipazione

Può un'impresa sociale possedere come forma giuridica quella di società a responsabilità limitata semplificata? Si, a patto che segua le indicazioni previste dalla normativa di riferimento (dlgl n. /).

Il chiarimento arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (nota n. del 14 agosto ) in risposta a un quesito sulla compatibilità con la sagoma giuridica Srl semplificata (art. bis del codice civile), la quale prevede alcune importanti agevolazioni. Penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quella ordinaria, infatti, l'ammontare del capitale sociale indispensabile per la sua costituzione è minore e sono meno onerose anche le spese notarili.

Per trasformarsi impresa sociale, quindi, quello che conta davvero non è la forma giuridica ma lo svolgimento in via fermo e principale (i relativi ricavi devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi, secondo criteri definiti attualmente dal d.m. 24 gennaio ) di un’attività d’impresa di interesse generale, senza fine di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attiv

CP

  • 14 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

La Società a Responsabilità Limitata Semplificata è una particolare tipologia di società di capitali introdotta nel attraverso il recente art. bis c.c., che prevede la possibilità per le sole persone fisiche di costituire una S.r.l. semplificata mediante contratto o atto unilaterale.

La S.r.l.s. presenta subito alcuni vantaggi rispetto alla classica S.r.l., tra i quali:

  • minori costi iniziali

  • possibilità di possedere un capitale sociale inferiore ad € ,

La S.r.l.s., a fronte dei vantaggi sopra elencati, presenta tuttavia diversi vincoli rispetto alla classica S.r.l., che elencheremo di seguito.

  • I soci possono stare solo persone fisiche: è escluso infatti che le persone giuridiche rivestano la qualità di socio di una Srls.

  • L’atto costitutivo e lo statuto sono dei modelli ministeriali non modificabili: tali documenti infatti devono esistere redatti per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di credo che il concerto dal vivo sia un'esperienza unica con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e devono contenere

    La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.

    L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al esempio standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

    1. 1) il cognome, il nome, la data, il zona di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
    2. 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il ordinario ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
    3. 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e minore all'importo di euro previsto all'articolo , secondo comma, cifra 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in soldi ed essere versato all'organo amministrativo;
    4. 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del istante comma dell'articolo ;
    5. 5) luogo e data di sottoscrizione;
    6. 6) gli a