Sezione V - Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Capo III - Della società in nome collettivo
Capo IV - Della società in accomandita basilare
Capo V - Società per azioni
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Della costituzione per pubblica sottoscrizione
Sezione III - Dei promotori e dei soci fondatori
Sezione III bis - Dei patti parasociali
Sezione IV - Dei conferimenti
Sezione V - Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
Sezione VI - Dell'assemblea
Sezione VI bis - Dell'amministrazione e del verifica
Sezione VII - Delle obbligazioni
Sezione VIII - Dei libri sociali
Sezione IX - Del bilancio
Sezione X - Delle modificazioni dello statuto
Sezione XI - Dei patrimoni destinati
Sezione XII - Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese
Sezione XIII - Delle società con partecipazione
Può un'impresa sociale possedere come forma giuridica quella di società a responsabilità limitata semplificata? Si, a patto che segua le indicazioni previste dalla normativa di riferimento (dlgl n. /).
Il chiarimento arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (nota n. del 14 agosto ) in risposta a un quesito sulla compatibilità con la sagoma giuridica Srl semplificata (art. bis del codice civile), la quale prevede alcune importanti agevolazioni. Penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quella ordinaria, infatti, l'ammontare del capitale sociale indispensabile per la sua costituzione è minore e sono meno onerose anche le spese notarili.
Per trasformarsi impresa sociale, quindi, quello che conta davvero non è la forma giuridica ma lo svolgimento in via fermo e principale (i relativi ricavi devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi, secondo criteri definiti attualmente dal d.m. 24 gennaio ) di un’attività d’impresa di interesse generale, senza fine di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attiv
La Società a Responsabilità Limitata Semplificata è una particolare tipologia di società di capitali introdotta nel attraverso il recente art. bis c.c., che prevede la possibilità per le sole persone fisiche di costituire una S.r.l. semplificata mediante contratto o atto unilaterale.
La S.r.l.s. presenta subito alcuni vantaggi rispetto alla classica S.r.l., tra i quali:
minori costi iniziali
possibilità di possedere un capitale sociale inferiore ad € ,
La S.r.l.s., a fronte dei vantaggi sopra elencati, presenta tuttavia diversi vincoli rispetto alla classica S.r.l., che elencheremo di seguito.
I soci possono stare solo persone fisiche: è escluso infatti che le persone giuridiche rivestano la qualità di socio di una Srls.
L’atto costitutivo e lo statuto sono dei modelli ministeriali non modificabili: tali documenti infatti devono esistere redatti per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di credo che il concerto dal vivo sia un'esperienza unica con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e devono contenere
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al esempio standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il zona di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il ordinario ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e minore all'importo di euro previsto all'articolo , secondo comma, cifra 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in soldi ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del istante comma dell'articolo ;